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D.Lgs. 102/2025 e Legionella negli hotel: cosa devono fare davvero le strutture ricettive per essere in regola

D.Lgs. 102/2025 e Legionella negli hotel: cosa devono fare davvero le strutture ricettive per essere in regola

La prevenzione della Legionella nelle strutture ricettive non è più una buona pratica: è un obbligo documentato, tracciabile e verificabile dall’ASL in qualsiasi momento. Il D.Lgs. 102/2025 — correttivo del D.Lgs. 18/2023 che ha recepito la Direttiva UE 2020/2184 — ha confermato e precisato gli obblighi già introdotti per tutte le strutture ricettive:

  • identificazione del GIDI,
  • valutazione del rischio dei sistemi idrici interni,
  • predisposizione di protocolli di controllo e gestione,
  • esecuzione di monitoraggi periodici secondo i criteri normativi vigenti.

COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA

Prima del D.Lgs. 18/2023 e del suo aggiornamento 102/2025, la gestione del rischio Legionella per le strutture ricettive si basava sulle Linee Guida ISS del 2015 — tecnicamente vincolanti per le strutture sanitarie, ma applicate in modo non uniforme nel settore ricettivo. Il nuovo quadro normativo elimina questa ambiguità su tre fronti.
Il Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA) — o il relativo piano di valutazione e gestione del rischio idrico equivalente — diventa il documento di riferimento per ogni struttura ricettiva.

Non è un documento generico:

  • deve contenere la mappatura dell’impianto idrico interno,
  • l’analisi dei rischi chimici e microbiologici specifici della struttura,
  • le misure preventive,
  • la frequenza e le modalità dei monitoraggi
    il piano di intervento in caso di positività.


Per le strutture ricettive si tratta nella sostanza di una valutazione del rischio idrico strutturata, assimilabile a un PSA semplificato — non del PSA completo richiesto ad ospedali e strutture ad alta criticità, ma comunque un sistema di gestione attivo e documentato. La nomina del GIDI (Gestore della Distribuzione Idrica Interna) introduce una responsabilità personale nominata. Il GIDI è il soggetto — direttore, titolare o tecnico esterno delegato con poteri decisionali — responsabile della qualità dell’acqua dal punto di consegna all’ultimo rubinetto. In caso di ispezione ASL o evento avverso, la sua identificazione è il primo documento che viene richiesto. I monitoraggi periodici devono essere eseguiti da laboratori accreditati.

Non è sufficiente un’analisi interna o un referto non accreditato: la valutazione del rischio idrico deve essere supportata da analisi con piena validità per gli audit ASL, eseguite secondo i metodi di riferimento (UNI EN ISO 11731 per Legionella).

IL PUNTO CIECO DELL’APPROCCIO “ASPETTO IL 2029”

La scadenza del 12 gennaio 2029 per la prima valutazione formale del rischio è reale — ma crea un’illusione di tempo disponibile. Gli obblighi di autocontrollo e la nomina del GIDI sono invece effettivi dal 21 marzo 2023.
Un’ispezione ASL in un hotel con impianti idrici rimasti fermi per mesi, assenza di procedure aggiornate di gestione del rischio idrico o monitoraggi insufficienti può già oggi comportare prescrizioni correttive con tempistiche di adeguamento anche molto brevi. In caso di mancato rispetto dei requisiti di qualità dell’acqua ai punti d’uso o di inosservanza delle misure richieste dall’autorità sanitaria, il D.Lgs. 18/2023 prevede sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 30.000 euro.
C’è un secondo punto cieco: molte strutture ricettive hanno già effettuato campionamenti periodici per anni, li hanno archiviati, e ritengono di essere “in regola”.
La valutazione del rischio idrico non è un archivio di referti — è un sistema di gestione attivo che include la valutazione del rischio specifica sull’impianto, protocolli di intervento documentati e tracciabilità continua. Un fascicolo di analisi pregresse non sostituisce un piano strutturato.

COSA DEVE FARE CONCRETAMENTE UN HOTEL

Il percorso di adeguamento si articola in cinque passi sequenziali non comprimibili:

  • mappatura dell’impianto idrico interno con identificazione di tutti i punti a rischio (rami morti, serbatoi, torri evaporative, fontane decorative, SPA) e delle utenze a basso utilizzo stagionale;
  • valutazione del rischio specifica sulla struttura — non un modello standard, ma un’analisi che considera la tipologia impiantistica, l’utilizzo stagionale, l’eventuale storia di positività pregressa;
  • nomina formale del GIDI con documento di delega, formazione certificata e definizione dei poteri decisionali;
  • campionamenti di baseline da laboratorio accreditato ISO/IEC 17025 Accredia — indispensabili per costruire il piano di gestione su dati misurati e non su ipotesi;
  • monitoraggio continuativo dei parametri critici (temperatura acqua calda/fredda, cloro residuo, frequenza di utilizzo delle utenze) con tracciabilità documentale audit-ready.

IL RUOLO DI AIRLEG NEL PERCORSO PSA

Airleg supporta le strutture ricettive in tutto il percorso di adeguamento al D.Lgs. 102/2025. Airlab — laboratorio accreditato Accredia ISO/IEC 17025 — esegue i campionamenti di baseline e i monitoraggi periodici con referti validi per la valutazione del rischio idrico.
Legiopure acquisisce i parametri in campo, genera alert automatici quando le condizioni impiantistiche evolvono verso soglie critiche e produce la documentazione tracciabile richiesta per gli audit ASL. Non è un pacchetto di adempimenti da spuntare: è il sistema che rende la valutazione del rischio uno strumento operativo reale, non un documento da archiviare.

Autore

Marco Labianca
Marco Labianca è Fondatore di Airleg Srl. Airleg opera attraverso i pillar ACCA, Airlab, Repura e Legiopure.

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