NEWS / BLOG

Torri Evaporative e Ispezioni Estive: perché la registrazione al Catasto Regionale non vi salverà dalle sanzioni ATS

Torri Evaporative e Ispezioni Estive: perché la registrazione al Catasto Regionale non vi salverà dalle sanzioni ATS

Con l’arrivo dei mesi più caldi e l’impennata dei carichi termici, i sistemi di raffreddamento industriali e le torri ad umido entrano nella loro fase operativa più critica. Dal punto di vista microbiologico, rappresentano il vettore di rischio più significativo per la diffusione della legionellosi in ambito lavorativo e comunitario: la dispersione di aerosol a temperature comprese tra i 25°C e i 45°C costituisce l’habitat di elezione per la proliferazione di Legionella pneumophila.
L’istituzione di catasti obbligatori — come il portale Ge.T.Ra. (Gestione Torri di Raffreddamento) della Regione Lombardia o gli analoghi registri regionali richiesti da Emilia-Romagna e Puglia — è la prima linea di questo sistema di sorveglianza. Le direttive impongono la registrazione di ogni nuova installazione e la notifica di eventuali dismissioni entro 90 giorni dall’evento. Tuttavia, questa procedura amministrativa ha generato una pericolosissima illusione di sicurezza.

L’ANATOMIA DI UN’ISPEZIONE ATS: OLTRE IL RECINTO BUROCRATICO

L’inserimento dei parametri della torre in un database istituzionale non è uno scudo contro le responsabilità civili e penali: al contrario, è un atto di auto-segnalazione topografica. L’azienda sta formalmente indicando alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) le coordinate esatte in cui recarsi per verificare l’effettiva applicazione delle prassi di contenimento del rischio biologico.
Quando i funzionari dell’ATS effettuano l’accesso in sito, la registrazione catastale è un prerequisito dato per assodato. L’ispezione vera e propria verte interamente sulla dimostrazione tangibile e storicizzata della gestione del rischio, in aderenza al D.Lgs. 81/2008 e alle Linee Guida Conferenza Stato-Regioni 2015.
Per superare un audit sanitario, l’HSE Manager deve esibire quattro pilastri non negoziabili:

  • La Valutazione Specifica del Rischio Biologico: il DVR generale non è sufficiente. Occorre una valutazione tecnica che includa mappatura fluidodinamica, analisi dei punti di ristagno, stato dei separatori di gocce e delle vasche di accumulo.
  • Il Piano di Monitoraggio Analitico Certificato: campionamenti periodici eseguiti esclusivamente da laboratori accreditati ISO/IEC 17025 secondo la metodica ISO 11731.
  • Il Piano di Autocontrollo e di Intervento Correttivo: un protocollo operativo che stabilisca le azioni da intraprendere al superamento dei livelli di attenzione, con evidenza documentata di shock chimici e trattamenti straordinari.
  • Il Registro di Manutenzione e Conduzione: l’archivio fisico o digitale che attesta l’avvenuta esecuzione di spurgo, pulizia meccanica del bacino e somministrazione dei dosaggi biocidi.

La mancanza parziale o totale di questi elementi comporta l’attivazione immediata del sistema sanzionatorio. Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 271, prevede per la mancata protezione dai rischi biologici l’arresto del datore di lavoro da 3 a 6 mesi o ammende pecuniarie da 3.071 a 7.862 €. Senza considerare le ripercussioni legate al fermo di un intero stabilimento produttivo.

MISURARE È DIVERSO DA GESTIRE

Molte aziende dispongono già di referti analitici periodici archiviati. Il problema è strutturale: un campionamento negativo certifica le condizioni dell’acqua di ricircolo in quel preciso momento. Non certifica le condizioni nelle settimane successive, quando le temperature si alzano, il regime di funzionamento varia e il biofilm si ricostituisce nelle zone meno raggiunte dai biocidi. Le condizioni che favoriscono Legionella pneumophila si sviluppano durante l’esercizio ordinario, non solo prima dei campionamenti.

DALL’EMERGENZA ALLA PREVENZIONE INGEGNERIZZATA

In scenari di sospetta positività, la discriminante tra un disastro economico e una gestione controllata della crisi è la velocità del dato. Il metodo colturale ISO 11731 richiede 10–15 giorni di incubazione. In questa finestra temporale, la tecnologia PCR Real-Time di Airlab fornisce un’indicazione quantitativa sullo screening del DNA batterico entro 48 ore. Nota tecnica: la PCR è uno strumento di screening orientativo; in caso di positività, il protocollo prevede conferma con metodo colturale secondo normativa vigente.

Airleg integra le quattro discipline necessarie per blindare la conformità aziendale:

ACCA esegue le manutenzioni meccaniche e le bonifiche chimiche e biologiche rimuovendo anche i biofilm che proteggono le colonie batteriche dai biocidi;

AIRLAB garantisce il rigore analitico accreditato eseguendo monitoraggi e analisi, fornendo dati oggettivi a supporto delle decisioni tecniche e delle attività di audit, supporta aziende e gestori di impianti nella valutazione del rischio biologico, nella redazione dei DVR specifici, nei piani di controllo e nella verifica della conformità normativa;

LEGIOPURE attraverso la piattaforma innovativa, storicizza i risultati, registra i parametri di ogni campionamento, pianifica le manutenzioni e allerta la Direzione in caso di deviazioni dai valori normativi, facilitando il controllo operativo e la dimostrazione della conformità durante verifiche e ispezioni;

REPURA realizza interventi di trattamento acqua, disinfezione, controllo delle incrostazioni e ottimizzazione degli impianti idrici, contribuendo a mantenere nel tempo le condizioni progettuali necessarie alla prevenzione della proliferazione microbiologica.

Autore

Marco Labianca
Marco Labianca è Fondatore di Airleg Srl. Airleg opera attraverso i pillar ACCA, Airlab, Repura e Legiopure.

Articoli Recenti

Categorie

Categorie

Tags